Codice Civile > Articolo 2703 - Sottoscrizione autenticata

Codice Civile

Vigente al

Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.

L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identita' della persona che sottoscrive.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472