Codice Civile > Articolo 2707 - Carte e registri domestici

Codice Civile

Vigente al

Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti:
1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;
2) quando contengono la menzione espressa che l'annotazione e' stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi e' indicato come creditore.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472