Codice Civile > Articolo 2718 - Valore probatorio di copie parziali
Codice Civile
Vigente al
Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente.