Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformita' con l'originale e' attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non e' espressamente disconosciuta.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.5755 del 24/02/2023
In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dall'art. 2719 c.c. e dall'art. 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, essendo assoggettato ad un onere di tempestività omologo a quello previsto dall'art. 157, comma 2 c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisto di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte.