Codice Civile > Articolo 273 - Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto

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L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' puo' essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilita' genitoriale prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore pero' deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale puo' anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'eta' di quattordici anni.

Per l'interdetto l'azione puo' essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.

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