Codice Civile > Articolo 2746 - Distinzione dei privilegi

Codice Civile

Vigente al

Il privilegio e' generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472