Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' non puo' essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251.
[1] La Corte Costituzionale, con sentenza 20-28 novembre 2002, n. 494 (in G.U. 1a s.s. 4/12/2002, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 278, primo comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita' naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251, primo comma, del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi e' vietato".