Codice Civile > Articolo 2789 - Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio
Codice Civile
Vigente al
Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, puo' anche esercitare l'azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente.