Codice Civile > Articolo 2790 - Conservazione della cosa e spese relative

Codice Civile

Vigente al

Il creditore e' tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa.

Colui che ha costituito il pegno e' tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.

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