Codice Civile > Articolo 2791 - Pegno di cosa fruttifera

Codice Civile

Vigente al

Se e' data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facolta' di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472