Codice Civile > Articolo 2820 - Sentenze straniere

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Si puo' parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorita' giudiziarie straniere, dopo che ne e' stata dichiarata l'efficacia dall'autorita' giudiziaria italiana, salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.

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