Codice Civile > Articolo 2834 - Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente

Codice Civile

Vigente al

Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi e' stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472