Codice Civile > Articolo 2836 - Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza
Codice Civile
Vigente al
Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo.