Codice Civile > Articolo 2836 - Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza

Codice Civile

Vigente al

Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo.

COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBARIO 1985, N. 52

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