Codice Civile > Articolo 2913 - Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato

Codice Civile

Vigente al

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472