Codice Civile > Articolo 2917 - Estinzione del credito pignorato
Codice Civile
Vigente al
Se oggetto del pignoramento e' un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.