Codice Civile > Articolo 2919 - Effetto traslativo della vendita forzata

Codice Civile

Vigente al

La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Non sono pero' opponibili all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472