Codice Civile > Articolo 2930 - Esecuzione forzata per consegna o rilascio
Codice Civile
Vigente al
Se non e' adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto puo' ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.