Codice Civile > Articolo 2930 - Esecuzione forzata per consegna o rilascio

Codice Civile

Vigente al

Se non e' adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto puo' ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.

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