Codice Civile > Articolo 2934 - Estinzione dei diritti

Codice Civile

Vigente al

Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472