Codice Civile > Articolo 2937 - Rinunzia alla prescrizione

Codice Civile

Vigente al

Non puo' rinunziare alla prescrizione chi non puo' disporre validamente del diritto.

Si puo' rinunziare alla prescrizione solo quando questa e' compiuta.

La rinunzia puo' risultare da un fatto incompatibile con la volonta' di valersi della prescrizione.

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