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Codice Civile > Articolo 2938 - Non rilevabilita' d'ufficio
Codice Civile
Codice Civile
Libro Sesto
Titolo V
Capo I
Sezione I
Articolo 2938
Vigente al
19/4/1942
Il giudice non puo' rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.
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Articolo 2939
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