Codice Civile > Articolo 2941 - Sospensione per rapporti tra le parti

Codice Civile

Vigente al

La prescrizione rimane sospesa:
1) tra i coniugi;
2) tra chi esercita la responsabilita' genitoriale di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;
3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, finche' non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto e' disposto dall'art. 387 per le azioni relative alla tutela;
4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato;
5) tra l'erede e l'eredita' accettata con beneficio d'inventario;
6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione e' esercitata, finche' non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi; [1][2]
8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finche' il dolo non sia stato scoperto.


[1] La Corte Costituzionale, con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 322 (in G.U. 1a s.s. 29/7/1998, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2941, n. 7, del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la societa' in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi."

[2] La Corte Costituzionale, con sentenza 2-11 dicembre 2015, n. 262 (in G.U. 1a s.s. 16/12/2015, n. 50) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 2941, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la societa' in nome collettivo e i suoi amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi".

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472