Codice Civile > Articolo 2953 - Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi
Codice Civile
Vigente al
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione piu' breve di dieci anni, quando riguardo ad essi e' intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.