Codice Civile > Articolo 309 - Decorrenza degli effetti della revoca

Codice Civile

Vigente al

Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.

Se tuttavia la revoca e' pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.

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