Codice Civile > Articolo 318 - Abbandono della casa del genitore

Codice Civile

Vigente al

Il figlio , sino alla maggiore eta' o all'emancipazione, non puo' abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilita' genitoriale ne' la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.

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