Codice Civile > Articolo 330 - Decadenza dalla responsabilita' genitoriale sui figli

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Il giudice puo' pronunziare la decadenza dalla responsabilita' genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo' ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18606 del 30/06/2021

Il conseguimento della maggiore età da parte del minore determina automaticamente la cessazione della responsabilità genitoriale, determinando, ancorchè avvenga nel corso del procedimento per la dichiarazione di decadenza dalla stessa, la cessazione della materia del contendere e la caducazione dei provvedimenti in precedenza pronunciati, posto che ad assumere rilievo è la sola tutela del minore dai comportamenti pregiudizievoli dei genitori, non anche l’interesse del genitore all’accertamento negativo dei fatti allegati a sostegno della domanda.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.4778 del 14/02/2022

I provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale adottati in via provvisoria nel corso dei giudizi ex art. 337 bis c.c., non possono essere impugnati con il ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà, poiché sprovvisti di attitudine al giudicato anche rebus sic stantibus, e anche della definitività, in quanto non emessi a conclusione del procedimento, e perciò suscettibili di essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi anche in assenza di sopravvenienze.

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