Codice Civile > Articolo 332 - Reintegrazione nella responsabilita' genitoriale
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Vigente al
Il giudice puo' reintegrare nella responsabilita' genitoriale il genitore che ne e' decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza e' stata pronunciata, e' escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.