Codice Civile > Articolo 337 quinquies - Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli

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I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalita' del contributo.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18608 del 30/06/2021

Il provvedimento di revisione dell’assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunciate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori naturali, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell’attribuzione originaria dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e e adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla eventuale nuova situazione patrimoniale.

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