Quando la condotta del coniuge o di altro convivente e' causa di grave pregiudizio all'integrita' fisica o morale ovvero alla liberta' dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, puo' adottare con decreto uno o piu' dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.[1]
[1] La L. 4 aprile 2001, n. 154 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano quando la condotta pregiudizievole e' tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale e' stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si e' svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall'articolo 706 del codice di procedura civile ovvero, rispettivamente, dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni."