Sono dispensati dall'ufficio di tutore:
1) i Principi della Famiglia Reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei Principi della stessa Famiglia;
2) il Primo Ministro, Capo del Governo;
3) i membri del Sacro Collegio;
4) i Presidenti delle Assemblee legislative;
5) i Ministri Segretari di Stato.
Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.