Codice Civile > Articolo 361 - Provvedimenti urgenti

Codice Civile

Vigente al

Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice puo' procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472