Il giudice tutelare puo' rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.
Il giudice non puo' rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; puo' tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.