Codice Civile > Articolo 388 - Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto
Codice Civile
Vigente al
Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore puo' aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela.
La convenzione puo' essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.