Codice Civile > Articolo 388 - Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto

Codice Civile

Vigente al

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore puo' aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela.

La convenzione puo' essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

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