Il maggiore di eta' infermo di mente, lo stato del quale non e' talmente grave da far luogo all'interdizione, puo' essere inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalita' o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono se' o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.[1]
[1] La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."