Codice Civile > Articolo 43 - Domicilio e residenza

Codice Civile

Vigente al

Il domicilio di una persona e' nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

La residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.12380 del 17/05/2017

L'art. 4, comma 2, della L. n. 91 del 1992, che consente allo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, di chiedere la cittadinanza italiana, si fonda da un parte sull'accertamento della residenza effettiva in Italia fin dalla nascita, anche in caso di difforme dichiarazione paterna, dall'altra sulla permanenza legale, ovvero sulla base delle norme che regolano l'ingresso, la circolazione e il soggiorno dei cittadini stranieri. 

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.23772 del 11/10/2017

In tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario e non alla sua residenza, in considerazione della necessità che egli interloquisca con il giudice tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste, anche successivamente alla nomina dell’amministratore; né opera, in tal caso, il principio della “perpetuatio iurisdictionis”, trattandosi di giurisdizione volontaria non contenziosa, onde rileva la competenza del giudice nel momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze.

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