Codice Civile > Articolo 451 - Forza probatoria degli atti

Codice Civile

Vigente al

Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di cio' che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472