Codice Civile > Articolo 473 - Eredita' devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti
Codice Civile
Vigente al
L'accettazione delle eredita' devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non puo' farsi che col beneficio d'inventario.