Codice Civile > Articolo 482 - Impugnazione per violenza o dolo

Codice Civile

Vigente al

L'accettazione dell'eredita' si puo' impugnare quando e' effetto di violenza o di dolo.

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e' cessata la violenza o e' stato scoperto il dolo.

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