Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo e' riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
Quando i figli sono piu' di uno, ad essi e' complessivamente riservata la meta' del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, e' effettuata in parti uguali.[1]
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[1] Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 73, comma 1, lettera b)) che "All'articolo 542 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
[...]
b) al secondo comma le parole: ", legittimi o naturali" ovunque presenti sono soppresse".