Quando chi muore non lascia figli ma ascendenti e il coniuge, a quest'ultimo e' riservata la meta' del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.[216]
In caso di pluralita' di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma e' ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.
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AGGIONRAMENTO [216]
La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto con l'art. 1, comma 11 che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."