Codice Civile > Articolo 555 - Riduzione delle donazioni

Codice Civile

Vigente al

Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui e' stato disposto per testamento.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472