Se la cosa donata e' perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non puo' essere richiesta contro l'acquirente, e il donatario e' in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si puo' recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.