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Codice Civile > Articolo 566 - Successione dei figli
Codice Civile
Codice Civile
Libro Secondo
Titolo II
Capo I
Articolo 566
Vigente al
7/2/2014
Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.
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Articolo 565
Articolo 567
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