Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non puo' o non vuole accettare l'eredita', se l'ascendente non lascia ne' coniuge, ne' discendenti o ascendenti, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, ne' altri parenti legittimi entro il terzo grado.[1][2]
[1] La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 14 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
[2] La L. 19 maggio 1975, n. 151, ha disposto (con l'art. 184, comma 1) che "I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la seguente intitolazione: DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI".