In mancanza di figli di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredita'.[1]
[1] La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."