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Codice Civile > Articolo 595 - (Omissis)
Codice Civile
Codice Civile
Libro Secondo
Titolo III
Capo III
Articolo 595
Vigente al
30/12/1979
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
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Articolo 596
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