Codice Civile > Articolo 662 - Onere della prestazione del legato

Codice Civile

Vigente al

Il testatore puo' porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o piu' legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.

Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472