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Codice Civile > Articolo 672 - Spese per la prestazione del legato
Codice Civile
Codice Civile
Libro Secondo
Titolo III
Capo V
Sezione III
Articolo 672
Vigente al
19/4/1942
Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato.
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