Codice Civile > Articolo 709 - Conto della gestione

Codice Civile

Vigente al

L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno della morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno.

Egli e' tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.

Gli esecutori testamentari, quando sono piu', rispondono solidalmente per la gestione comune.

Il testatore non puo' esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilita' della gestione.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472