Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, ne' quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.
Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.
Non sono soggette a collazione le liberalita' previste dal secondo comma dell'art. 770.