Codice Civile > Articolo 757 - Diritto dell'erede sulla propria quota
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Vigente al
Ogni coerede e' reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprieta' degli altri beni ereditari.